A caccia di cittadini polli non sono i casino online

A caccia di cittadini polli non sono i casino online, ma gli Uffici dell’Agenzia dell’entrate

Per la serie Esopo news

Ischia, come ti “spello” il cittadino all’agenzia delle entrate

Se è vero, ed è vero, che diversi milioni di giocatori apprezzano le attuali formule di scommesse, a partire da quelle sportive a da quelle proprie dei giochi del bingo e del poker online (vedi casino online), spesso demonizzate con l’etichetta negativa di azzardo, mentre, in realtà esse rappresentano un passatempo come tanti altri, forse più avvincente di tanti altri e meno subdolo del gioco in borsa o dell’affidamento dei propri risparmi alle banche, dovrebbe essere anche vero (ma le utopie si sprecano quando ci si accosti alle funzioni appannaggio della perfida burocrazia) che gli Uffici dello Strato Italiano siano privi di rischi e di sorprese al servizio dei Cittadini e non siano, invece, l’azzardo puro ed incontrollabile al quale ci hanno sottomessi.

Leggendo l’articolo seguente pubblicato, in parte, sul quotidiano “Il Dispari” ci si può rendere conto del deguente paradosso.

Il rischio e l’azzardo insiti nelle attività fornite ai cittadini (sudditi?) dalla pubblica amministrazione sono al di fuori da qualsiasi regola, mentre il così detto gioco d’azzardo ha regole ben definite

.Il Dispari 2017-02-06 Agenzia entrate

A caccia di cittadini polli non sono i casino online

Gentile lettore, supponi che un giorno un cittadino sia costretto, a causa d’ineffabili assurdi comportamenti degli uffici INPS (ne parleremo con le Iene e su questo giornale non appena possibile), a dare mandato ad un Avvocato per incaricarlo di ottenere giustizia in sede legale; e poi considera l’ipotesi, spesso reale, che l’istanza del cittadino possa avere buon esito solo in presenza di documentazione ufficiale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, in tale situazione quale tipo di collaborazione aspetteresti che ti venisse riservata dalla suddetta Agenzia?

Ossia io vanto diritti non riconosciuti da parte dell’INPS che, fino a prova contraria, è un Ente dello Stato italiano (cioè dello Stato al quale appartengo e del quale sono tenuto a rispettare sì le leggi ma dal quale devo essere anche tutelato per il corretto riconoscimento dei miei diritti),  e già la circostanza che io debba perseguire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento di tali diritti è un criterio piuttosto discutibile.

Discutibile

poiché l’etica generale dello Stato dovrebbe tendere ad appianare le vertenze con i propri cittadini piuttosto che renderle praticamente senza principio né fine.

Maggiormente discutibile in quanto in nessuna fase del processo decisionale interno all’Ente il sottoscritto cittadino ha mai avuto la possibilità di confrontare direttamente le proprie istanze con le “persone” che le hanno infine respinte sulla base di rilievi mai precisati in dettaglio.

Enormemente discutibile perché all’INPS, se l’Ente perde la causa, non ci sarà nessuno che ne pagherà i danni… anzi no ci sarò ancora io, insieme a tutti i  cittadino italiani, a doverne corrispondere le spese, compresi gli stipendi per le tante ore di lavoro del suo staff impiegatizio abilitato alla difesa in giudizio.

Passando alla fase che determina la ragione di questo articolo,

è accaduto che:

1) L’Avvocato, ricevuto il mandato dal cittadino, gli ha chiesto di procurarsi una serie di documenti tra i quali “la certificazione del reddito relativo all’anno x rilasciato dall’Agenzia delle entrate”.

2) Il Cittadino, informatosi degli orari di apertura del locale sportello dell’Agenzia delle Entrare, vi si reca per presentare la richiesta istanza

3) Preso il ticket, terminata la fila e giunto il suo turno, accede allo sportello e comunica la sua richiesta

4) Al Cittadino viene risposto che l’istanza non potrà essere accolta se non accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità.

5) Il cittadino chiede se sia possibile produrre la fotocopia tramite una delle tante fotocopiatrici presenti nella sede dell’Agenzia delle entrate, ma riceve risposta totalmente negativa. Dovrà uscire dall’Ufficio, recarsi all’esterno alla ricerca di un’attività commerciale predisposta al rilascio di copie, pagare il corrispettivo di 20 centesimi (compreso IVA), tornare all’Ufficio, prendere un nuovo ticket, attendere ancora il proprio turno, ed allora, sperando che nel frattempo non arrivi l’orario “INDEROGABILE” di chiusura, potrà accedere di nuovo allo sportello munito della indispensabile fotocopia della carta d’identità

A questo punto Esopo si ferma una prima volta per tentare di ragionare e si ritrova a bestemmiare contro qualcuno che non appare mai in prima persona. Qualcuno che ha il solo scopo di rendere la vita difficile ai cittadini, forse perché, così facendo, mantiene le premesse della sopravvivenza della sua classe impiegatizia privilegiata, inutile ed ostacolo ad ogni buon rapporto tra i Cittadini e lo Stato. 

Come può concepirsi che, per un Cittadino italiano, essere personalmente presente ad uno sportello, esibire la propria carta d’identità, mostrare la tessera sanitaria e il codice fiscale, non bastino a far sì che lo Stato accetti una domanda con la quale il Cittadino gli chieda SOLTANTO di produrre un certificato relativo alla sua stessa situazione fiscale?

Quale ulteriore garanzia identificativa può aggiungere la fotocopia del documento?

Come è possibile che, pur pretendendo la consegna di due marche da bollo e successivo versamento bancario di 3.20 euro (sic!) (ma di questi due versamenti scriveremo in seguito), lo Stato italiano pur disponendo nell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di numerosi apparecchi in grado di effettuare fotocopie, non abbia trovato il sistema di far pagare i miseri 20 centesimi per la fotocopia “necessaria” a produrre l’istanza?

Forse, la ragione va ricercata nella proliferazione virtuale delle pratiche trattate? Il cittadino attore di questo esempio è tornato quattro volte e per quattro volte il contatore dell’apparecchio ne ha segnalata la presenza allo sportello!

Facendo un continuo ping pong

tra le considerazioni di Esopo e le peripezie imposte al povero Cittadino torniamo alla seconda fase che determina la ragione di questo articolo proseguendo con

6) Il Cittadino accede per la seconda volta alla sportello munito dell’istanza e della fotocopia della carta d’identità. Le consegna entrambe.

7) Al Cittadino viene chiesto l’uso al quale verrà destinato il richiesto documento

8) Il Cittadino risponde che servirà per chiamare in giudizio l’INPS

9) Al Cittadino viene specificato che se a) esibisce il numero di RG non sono necessarie marche da bollo; b) se NON esibisce il numero di RG sono necessarie due marche da bollo.

10) Il Cittadino non sa cosa sia il RG e chiede spiegazioni

11) Al Cittadino viene risposto che si tratta di un numero di protocollo che gli può essere comunicato da parte del suo Avvocato.

12) Il Cittadino NON ha il RG. L’Avvocato del Cittadino riceve in un’altra città. Il Cittadino ha interesse a velocizzare la pratica. Il Cittadino decide di farsi carico dell’onere relativo alle due marche da bollo.

13) Il Cittadino dovrà uscire nuovamente dall’ufficio, trovare un tabaccaio, acquistare le marche, ritornare nell’ufficio, prendere per la terza volta il ticket, aspettare il proprio turno e sperare che nel frattempo non giunga l’orario “INDEROGABILE”di chiusura per poter accedere di nuovo allo sportello munito della indispensabile fotocopia della carta d’identità, della istanza e delle due marche da bollo.

Esopo si ferma per la seconda volta a tentare di ragionare e si ritrova di nuovo a bestemmiare ancora più fortemente contro qualcuno che non appare mai in prima persona. Qualcuno che ha il solo scopo di rendere la vita difficile ai cittadini, forse perché, così facendo, mantiene le premesse della sopravvivenza di una classe impiegatizia privilegiata, inutile ed ostacolo ad ogni buon rapporto tra i Cittadini e lo Stato.

Procedendo nel continuo ping pong tra le considerazioni di Esopo e le peripezie imposte al povero Cittadino torniamo alla fase che determina la ragione di questo articolo proseguendo con

14) Il Cittadino accede per la terza volta alla sportello munito dell’istanza, della fotocopia della carta d’identità e delle due marche da bollo. Consegna tutto.

15) Dopo l’elaborazione della sua richiesta, al Cittadino viene consegnato un MOD F23 da compilare (importo 3,20 € codice tributo 886T) e da versare in banca

16) Il Cittadino dovrà uscire nuovamente dall’ufficio, trovare una Banca aperta, pagare l’F23 per l’importo di 3.20 €, ritornare nell’ufficio, prendere per la quarta volta il ticket, aspettare il proprio turno e sperare che nel frattempo non giunga l’orario “INDEROGABILE”di chiusura per poter accedere di nuovo allo sportello munito della indispensabile fotocopia della carta d’identità, della istanza e delle due marche da bollo.

Esopo si ferma per la terza volta a tentare di ragionare ma si ritrova per la terza volta imbufalito bestemmiatore contro qualcuno che non appare mai in prima persona. Qualcuno che ha il solo scopo di rendere la vita difficile ai cittadini, forse perché, così facendo, mantiene le premesse della sopravvivenza della sua classe impiegatizia privilegiata, inutile ed ostacolo ad ogni buon rapporto tra i Cittadini e lo Stato.

17) Il Cittadino trova una Banca aperta nelle vicinanze dell’Agenzia delle entrate della Città di Ischia. Entra. Aspetta il proprio turno e consegna il  MOD F23.

18) L’impiegata allo sportello gli chiede su quale conto addebitare l’importo-

19) Il Cittadino, non ha un c/c presso l‘Istituto e dice di voler pagare in contanti… badate bene si tratta di 3-20 €  (tre euro e venti centesimi)

20) L’impiegata allo sportello gli chiede se sia già registrato c/o il loro Istituto

21) Il Cittadino risponde negativamente.

22) L’impiegato inizia le operazioni di registrazione del Cittadino. Operazioni che durano ben oltre 10 minuti dopo l’esibizione da parte del Cittadino di carta d’identità e codice fiscale che vengono fotocopiati e allegati alla registrazione.

23) L’impiegato provvede a completare il versamento del MOD F23 per l’importo di 3.20 €

Esopo pensa che l’operazione di registrazione del Cittadino sia costata ben oltre il valore del versamento. Sia in ragione dell’attività dell’addetto allo sportello e sia per tutte le altre componenti aziendali e strutturali che hanno partecipato a tale operazione. Se la Banca avesse ottenuto un rimborso spese finanche pari all’intero importo versato non avrebbe coperto neppure in minima parte il costo relativo alla operazione di registrazione.

Esopo pensa che versare 3.20 € allo Stato (e non a una qualsiasi associazione criminale) non sia un’operazione tanto rischiosa per le finanze pubbliche da imporre una simile procedura.

Esopo pensa che norme anti riciclaggio, anti evasione, anti qui e anti là non hanno impedito la crescita del debito pubblico né quella delle bande dei poveri dei disoccupati e dei disperati.

Esopo pensa che il buon senso e l’adeguamento delle norme alle realtà della vita attuale siano qualità assolutamente carenti nei legislatori italiani.

24) Il Cittadino accede per la quarta volta alla sportello munito dell’istanza, della fotocopia della carta d’identità, delle due marche da bollo e della ricevuta di pagamento di 3.20 €. Consegna tutto

25) Il Cittadino riceve il documento richiesto.

26) Il Cittadino si reca dall’Avvocato per consegnargli il documento.

27) L’Avvocato lo controlla e, notando la marca da bollo, afferma che averla richiesta è stato un atto illecito.

28) Azz! Il Cittadino gli chiede spiegazioni e poi le riferisce ad Esopo.

Pertanto Esopo si è convinto che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, chiedendo il numero di RG (vedi punto 9), che ora Esopo sa trattarsi del numero del Ruolo (R) Generale (G) delle cause, ha richiesto illegittimamente prova dell’esistenza del giudizio, ignorando il fatto che nel rito del lavoro (rito applicabile in giudizio INPS) vi è un sistema di preclusione che inibisce il deposito di documenti dopo l’iscrizione a ruolo della causa.

Ossia, seguendo le indicazioni dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per NON pagare il costo delle due marche da bollo il Cittadino avrebbe dovuto iscrivere la causa nel RG rendendo di fatto inutilizzabile il documento ricevuto.

Roba da manicomio!

Bruno oggi parliamo di scempi

Dando uno sguardo a cosa stabiliscono le leggi italiane si può leggere che:

  1.  Allegato B) del D.P.R. 642/1972 TABELLA Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto Art.  9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
  1. Art. 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di reversibilità; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.

Sono almeno venti anni che ci stanno rompendo parti intime inquinali con la propaganda della semplificazione della pubblica amministrazione, con la possibilità di autocertificazione, con lo snellimento della burocrazia, ma, Esopo si domanda quando inizieremo NOI cittadini a prendere a calci nel deretano tutti coloro che ci trattano come polli?

Si ringrazia per la consulenza l’Avvocato Alessandro Gambardella, Via Luca Giordano 164 Napoli Cell. 3281884943, dal quale abbiamo altresì ricevuto il seguente breve sunto delle norme che regolano i rapporti tra cittadino ed Enti.

  1. Enti pubblici e certificazioni obbligatorie: dal 1 Gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova direttiva che impone alle pubbliche amministrazioni di accettare dagli utenti solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
  1. Come stabilito dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e della Semplificazione 14 del 22 dicembre 2011, infatti, gli enti pubblici, così come i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere agli utenti alcun tipo di certificazione che contenga informazioni in possesso di un altro ufficio pubblico. Sono gli stessi utenti, invece, a dover produrre autocertificazioni per dimostrare stati personali o fatti.
  1. A promuovere questa nuova normativa – che semplifica i rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni – è stato in prima persona il Ministro Patroni Griffi: si tratta comunque di una regolamentazione prevista dalla Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12/11/2011), precisamente con l’art. 15, comma 1 che introduce il Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000.
  1. Il cittadino al quale un ente pubblico richiede, ad esempio, un semplice stato di famiglia, non deve più richiedere personalmente tale documento ma sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva nella quale siano specificate le informazioni necessarie. Spetta invece allo stesso ente, pena la violazione dei doveri di ufficio, l’accertamento delle informazioni contenute nell’autocertificazione entro 30 giorni.
  1. Un’altra novità, inoltre, riguarda la nuova dicitura che deve comparire obbligatoriamente nei certificati rilasciati dal 1 gennaio 2012, che cita: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi.».
  1. È sempre la nuova normativa di semplificazione a stabilire l’introduzione, in ogni PA, di un ufficio responsabile garante della trasmissione di dati e informazioni. La nuova procedura di certificazione si allinea, infine, alla regolamentazione prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede la collaborazione tra gli enti pubblici attraverso la creazione di banche dati accessibili per poter operare, in modo immediato e semplificato, il controllo delle autocertificazioni.
  1. Nel Codice sopra citato si legge infatti che: «Le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.»

Bruno Mancini

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